Le opere di Amedeo Modigliani pubblicate nel “Catalogue raisonné – Sa vie, son oeuvre complet, son art” del 1970 a cura di J. Lanthemann e Jeanne Modigliani, sono tutte autentiche?
Si!!
Lo dice la legge!!
Articolo pubblicato su Artribune Magazine n. 29/2017
A chi spetta il potere di autenticare le opere di un artista deceduto?
Eredi vs Esperti
Come ben sa chi opera professionalmente nel mercato dell’arte, la compravendita di opere deve essere accompagnata dalla consegna, da parte del venditore al compratore, del certificato di autenticità.
Il Codice dei beni culturali (art. 64 D.Lgs. n. 42/2004) stabilisce espressamente che “Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza”.
La legge non detta norme specifiche su chi siano i soggetti cui spetta il diritto di autenticare un’opera d’arte, legittimati a rilasciare le autentiche. Per dare una soluzione a tale quesito si fa riferimento, fra le altre, alla legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/41) ed ai diritti morali d’autore.
Come noto, la legge riconosce all’autore di un’opera dell’ingegno creativa il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo. Indipendentemente dai diritti patrimoniali e anche in caso di trasferimento a terzi, l’autore conserva i diritti morali, posti a tutela della personalità dell’artista. Tra i diritti morali si annovera il diritto di paternità dell’opera, che si articola nel diritto di rivendicare o di disconoscere la paternità dell’opera (art. 20 Legge n. 633/41).
Dopo la morte dell’autore i diritti morali possono essere fatti valere, senza limiti di tempo, dai soggetti specificamente indicati dalla legge e, in particolare: dal coniuge e dai figli dell’autore, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti (art. 23 Legge n. 633/41).
L’attività di certificazione dell’autenticità di un’opera si risolve nell’attribuzione o nella negazione all’autore della paternità dell’opera medesima e attiene, in qualche modo, all’esercizio del diritto morale di paternità dell’opera.
Sulla base di queste premesse, la dottrina e la giurisprudenza danno soluzioni diverse al problema, alimentando una situazione di incertezza giuridica che nuoce innanzitutto al mercato.
Unica certezza è che in caso di autore vivente il potere di autenticazione delle opere spetta all’artista stesso. Dopo la morte dell’artista, invece, aumentano le incertezze ed i conflitti.
Secondo un orientamento interpretativo, l’attività di autentica delle opere può essere effettuata solo dai soggetti indicati dalla legge, legati all’autore da un determinato vincolo di parentela (gli eredi).