Con la consueta attenzione volta ad informare i lettori sulle normative legate al mercato dell’arte, questo articolo si propone d’introdurre un’analisi chiara sul “Diritto di seguito”, argomento particolarmente complesso, ma di sicuro interesse per i nostri lettori e per tutti coloro che operano nel settore dell’arte, in virtù dell'attuale direttiva europea volta ai Paesi membri.
La normativa prevede la sua applicazione a tutte le opere d’arte che al 10 gennaio 2006 erano sottoposte alle legislazioni dello Stato membro nel campo del diritto d’autore e ha disposto che ogni Stato attuasse le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva precedente, consentendo così a tutti i Paesi di disporre di una legge in un lasso di tempo maggiore per il suo recepimento.
“Il diritto di seguito” ha le sue origini e la sua storia nella legislazione francese, che agli albori del XX secolo intese venire incontro agli eredi e aventi diritto di artisti scomparsi i cui dipinti svilupparono sensibili valori dopo la loro morte.
Una sorta di beneficio che favorisse gli eredi sul piano economico e sullo stesso riconoscimento artistico venuto meno in vita nei confronti degli artisti di riferimento.
Un esempio di giustizia morale che dette input a questa normativa fu la scomparsa prematura di Amedeo Modigliani, la cui storia artistica è a tutti ben conosciuta, vendendo le opere solo per sopravvivenza, ma il cui talento, già riconosciuto in vita dagli amici più vicini, fu consolidato dalla critica e storiografia generale dopo la sua morte, favorendo un mercato che oggi raggiunge per le sue opere cifre massime.
La figlia Jeanne, quale erede, ne fu ovviamente beneficiata.
Quando in Francia molti parlamentari, ma anche parte dell’opinione pubblica e del mercato dell'arte avevano dimostrato una tendenza ad abolire questa normativa, ormai a parere di molti desueta alla luce del nuovo mercato dell’arte, con applicazione e criteri completamente diversi da quelli del primo Novecento, il Parlamento Europeo, su indicazione della Commissione, ha inteso istituire il “diritto di seguito”, come direttiva specifica volta a tutti i Paesi comunitari.
“Il diritto di seguito” rappresenta per gli artisti, nonché per gli aventi diritto per successione, una risorsa economica che si verifica in ogni trasferimento di proprietà dell’opera, rientrando così in un ampliamento del diritto d’autore.
Inoltre il diritto di autenticare un’opera d’arte spetta in primo luogo all'artista ai sensi dell’art. 20 della legge sul Diritto d’autore (legge n. 633 del 22 aprile 1941).
Alla morte dell’artista, tale "diritto morale" di attribuzione della paternità dell’opera è esercitabile dai suoi eredi (o meglio dai soggetti indicati dall'articolo 23 della legge suddetta) o da archivi, fondazioni, comitati di esperti o associazioni che siano mandatari degli eredi medesimi.